Se avete un veicolo fermo nel vostro garage, non coperto da una polizza per la responsabilità civile, dovrete iniziare a prendere provvedimenti. Dal 28 dicembre 2023 infatti scatta l’obbligo di assicurazione anche su veicoli fermi in zone private. Il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023 obbliga tutti i veicoli a motore ad essere coperti da un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, anche se il veicolo in questione non si trova in area pubblica e non viene fatto circolare. La legge riguarda tutti i veicoli a motore immatricolati in Italia, ed ammette alcune eccezioni. Vediamo insieme cosa impone questo nuovo decreto legge, quali sono le eccezioni e le sanzioni applicabili.

Prima di continuare, se non l’hai già fatto, leggi anche: Entra in vigore il nuovo Codice della Strada!

Obbligo di assicurazione per i veicoli fermi

Se prima il Codice delle assicurazioni private consentiva di non assicurare veicoli che non circolavano, ora non è più concesso. Il testo di legge recita “I veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.”

Obbligo assicurazione veicoli a motore
Dal 28 dicembre scatta l’obbligo di assicurazione su tutti i veicoli a motore, anche quelli fermi in zone private

La legge specifica che l’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Inoltre sono individuate in maniera precisa le categorie di veicoli soggette a tale obbligo:

  • Veicoli a motore con una velocità di progetto massima superiore ai 25 km/h o con un peso netto superiore ai 25 kg;
  • Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo definito al punto precedente;
  • I veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le deroghe

Il decreto legge prevede alcune deroghe. Sono infatti esclusi dall’obbligo:

  • I veicoli che non circolano più perché demoliti, esportati o ritirati;
  • I veicoli che non possono circolare, perché sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo;
  • I veicoli che non sono idonei alla circolazione perché mancano di componenti meccaniche indispensabili, quali ad esempio il motore.

Si potrà ancora sospendere l’assicurazione

Resta ancora valida la possibilità di sospendere l’assicurazione durante il periodo di copertura. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte, previa comunicazione all’assicuratore da effettuare almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione non potrà superare i 10 mesi (11 mesi nel caso di veicoli storici).

Le sanzioni applicabili

Le sanzioni restano le stesse previste dall’articolo 193 del Codice della Strada. Quindi, per chi circola senza assicurazione è prevista una sanzione da 866 euro, che si riduce a 606,20 euro se pagata entro 5 giorni, più la perdita di 5 punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. Una volta pagata la sanzione, le spese di trasporto e deposito cautelare e la polizza assicurativa per un periodo di copertura di almeno 6 mesi, sarà possibile riavere il proprio veicolo indietro. Nel caso di circolazione di un veicolo con assicurazione sospesa, la sanzione sale a 1.299 euro, 909,30 se si paga entro cinque giorni.

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